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NUOVO STATUTO Approvato dal Congresso Straordinario dell'8 - 9 - 10 Novembre 2002 TITOLO I ART. 1: Costituzione - Sede ART. 2 Scopi ART. 3: Adesione a Federazioni o Confederazioni ART. 4: Il Centro Studi Nazionale Art.5: Organo ufficiale di stampa TITOLO II ART. 6: Gli associati ART. 7 : Delibera di iscrizione ART. 8: Quota associativa ART. 9 Perdita della qualifica di associato ART. 10: Diritti e doveri dell'associato TITOLO III ART. 11: Organi nazionali dell'Associazione ART. 12: Congresso Nazionale ART. 13: Composizione del Congresso Nazionale ART. 14: Compiti del Congresso ART. 15: Svolgimento del Congresso ART. 16: Consiglio Nazionale ART. 17: Composizione del Consiglio Nazionale ART. 18: Compiti del Consiglio Nazionale ART.19: La Giunta Esecutiva Nazionale (Gen) ART. 20: Convocazione della Giunta Esecutiva Nazionale ART. 21: Compiti della Giunta Esecutiva Nazionale ART. 22: Il Segretario Generale Nazionale ART. 23 Il Segretario Amministrativo Nazionale ART. 24 Il Segretario Tesoriere Nazionale ART. 25 Il Collegio dei Sindaci Revisori ART. 26 Il Collegio Nazionale dei Probiviri TITOLO IV Organi periferici Regionali e Provinciali ART. 27 Le Regioni ART. 28 L'Assemblea Generale Regionale ART. 29 Il Presidente Regionale ART. 30 Il Consiglio Regionale ART. 31 Il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori ART. 32 Le Unioni Provinciali ART. 33 Organi Provinciali ART. 34 L'Assemblea provinciale degli associati - convocazione ART. 35 L'Assemblea provinciale degli associati - funzione elettive ART. 36 L'Assemblea provinciale degli associati con funzioni deliberative ART. 37 Il Consiglio Provinciale ART. 38 Il Presidente Provinciale ART. 39 Il Vice Presidente ART. 40 Il Segretario Amministrativo ART. 41 Il Segretario Tesoriere ART. 42 Il Collegio dei Sindaci Revisori ART. 43 Il Collegio provinciale dei Probiviri ART. 44 Commissariamento TITOLO V Patrimonio, amministrazione, bilancio e quota annuale ART. 45: Il patrimonio dell'Associazione ART. 46: Scioglimento ART. 47: Le entrate ART. 48: Compensi e rimborsi spese ART. 49: Esercizio finanziario ART 50: Bilanci TITOLO VI Modalità e validità dei consessi nazionali, regionali e provinciali ART. 51: Elettorato e incompatibilità ART. 52: Il voto ART. 53: Commissioni elettorali ART. 54: Elenco degli elettori e degli eleggibili ART. 55: Assemblee precongressuali ART. 56: Convocazione degli eletti. ART. 57: Surroghe e sostituzioni ART. 58: Validità delle delibere ART. 59: Assenze ART. 60: Accettazione delle cariche TITOLO VII ART. 61: Unificazione sindacale TITOLO VIII Disposizioni disciplinari ART. 62: Regolamento disciplinare nazionale TITOLO IX Dei libri sociali ART. 63: Libri dell'Associazione TITOLO X Norme transitorie e di prima applicazione ART. 64: Rinnovi e norme transitorie ART. 65: Regolamento di attuazione ART. 66: Norme di rinvio TITOLO I ART. 1: Costituzione - Sede 1. E' costituita l'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro (ANCL), Sindacato unitario della categoria con sede in Roma. 2. L'Associazione non ha scopo di lucro. ART. 2: Scopi 1. L'Associazione si prefigge e persegue, con le sue attività, i seguenti scopi: a) Promuovere, rappresentare, tutelare e difendere gli interessi professionali, imprenditoriali e sindacali dei consulenti del lavoro; b) Accrescere, sviluppare e valorizzare l'immagine e le funzioni professionali degli iscritti, operatori aziendali e sociali al servizio della collettività; c) favorire e coordinare tutte le iniziative concernenti la categoria nel campo sindacale, culturale, professionale e tecnico, adoperandosi per una presenza attiva dell'associazione nelle sedi di formulazione delle proposte legislative anche quale parte sociale; d) rappresentare gli iscritti negli organismi istituzionali nazionali, regionali e provinciali di categoria favorendo con essi, in ogni caso, rapporti di collaborazione e sinergia; e) contribuire all'arricchimento culturale, professionale e sindacale, degli iscritti mediante convegni, conferenze, corsi di aggiornamento e borse di studio, anche attingendo a risorse pubbliche; f) favorire la formazione permanente e la riqualificazione professionale degli iscritti, dei loro dipendenti e dei loro assistiti anche allo scopo di giungere ad una ottimale gestione delle risorse umane come fattore strategico di sviluppo; g) vigilare sul corretto comportamento degli iscritti e sul rispetto da parte loro del codice di deontologia professionale dell'Ordine; h) essere riferimento permanente in ogni sede affinché tutta la normativa del lavoro e tributaria risulti di chiara interpretazione anche favorendo la formazione di commissioni di lavoro con le istituzioni pubbliche competenti a tutti i livelli; i) elevare l'immagine della categoria favorendo e organizzando anche l'incontro e la socializzazione fra gli iscritti attraverso manifestazioni ludiche e sportive; le spese sono a carico dell'organizzazione delle rispettive manifestazioni, senza intaccare le quote associative; j) favorire la formazione di Osservatori con altre organizzazioni sindacali, per lo studio, la ricerca, l'interpretazione di materie oggetto della nostra professione. ART. 3: Adesione a Federazioni o Confederazioni L'Associazione è apartitica e può aderire a Federazioni e Confederazioni sindacali di liberi professionisti e/o di altri lavoratori autonomi, anche a livello comunitario ed internazionale, che perseguano gli stessi fini e che siano, sotto tutti gli aspetti, indipendenti da qualsiasi partito o movimento politico. ART. 4: Il Centro Studi Nazionale 1. Al fine di perseguire gli obiettivi di informazione, formazione, interpretazione e aggiornamento professionale l'Associazione si avvale di un proprio Centro Studi Nazionale, strumento scientifico al servizio della politica di categoria. 2. Il Centro studi nazionale, anche su impulso della Giunta Esecutiva Nazionale, può: a) approfondire i problemi di politica di categoria predisponendo relazioni e proposte concrete; b) sviluppare attività di ricerca, studio e documentazione; c) organizzare corsi permanenti di formazione per i consulenti; d) promuovere convegni di studio e ricerche. e) essere parte attiva con i propri rappresentanti e collaborare con altri Organi ed Enti aventi le stesse finalità. 3. Al Centro Studi è altresì demandato il compito di curare la formazione della dirigenza dell'Associazione stessa. Art.5: Organo ufficiale di stampa 1. L'organo ufficiale di stampa della Associazione è "IL CONSULENTE MILLEOTTANTUNO". 2. Alla rivista suddetta è automaticamente abbonato l' associato in regola con le quote associative. 3. Alla rivista sindacale può altresì abbonarsi altro professionista non associato che ne faccia richiesta scritta all'ufficio del Segretario Generale Nazionale dell'Associazione in Roma, previo contributo da definirsi anno per anno, comunque non inferiore alla quota associativa d'iscrizione annuale. TITOLO II Associati ART. 6: Gli associati 1. Possono appartenere all'Associazione: a) come associati effettivi: tutti i consulenti del lavoro iscritti negli Albi provinciali istituiti ai sensi della legge n. 12 dell'11.1.79, e/o successive modificazioni; b) come associati sostenitori: i consulenti del lavoro pensionati non più iscritti all'Ordine e gli ex Presidenti e/o Segretari Generali Nazionali Ancl; c) come associati simpatizzanti: i praticanti e gli altri liberi professionisti di cui all'art.1 della legge 12/79; d) come associati onorari: coloro che si sono distinti in particolari attività in favore della categoria; 2. Solo gli associati di cui al comma 1 punto a) sono elettori ed eleggibili. 3. Sulla proposta d'iscrizione ad associato onorario, formulata da un associato effettivo, delibera la Giunta Esecutiva Nazionale. 4. La domanda d'iscrizione ad associato effettivo, sostenitore e/o simpatizzante deve essere presentata all'Unione Provinciale di residenza o in quella dove è iscritto all'Ordine ovvero, ove non sia esistente la U.P., ad altra Unione Provinciale purché sia nell'ambito della stessa regione. 5. La domanda dovrà contenere, oltre ad ogni utile indicazione, la dichiarazione esplicita d'accettazione di tutte le norme del presente Statuto e del vigente Regolamento di attuazione. 6. Le quote, pervenute senza la prescritta domanda d'iscrizione, saranno acquisite dall'Unione Provinciale e s'intendono parimenti domande d'iscrizione ad associato effettivo. ART. 7 : Delibera di iscrizione 1. Sull'ammissione degli associati effettivi, sostenitori e/o simpatizzanti delibera il Consiglio Provinciale dell'Unione competente. 2. L'ammissione decorre, dal giorno in cui è stata adottata la delibera, anche per coloro che hanno effettuato il solo versamento della quota vigente. 3. Ove il Consiglio Provinciale della Unione non ritenesse di accogliere la domanda di iscrizione entro 60 giorni, comunicherà la decisione motivata di reiezione all'interessato ed alla Gen, per conoscenza, entro i successivi 30 giorni. 4. La delibera di iscrizione dovrà essere inoltrata per conoscenza alla Gen. ART.8: Quota associativa 1. L'iscrizione all'Associazione vale per anno civile e si intende tacitamente rinnovata, di anno in anno, salvo presentazione di istanza di dimissioni. 2. Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo raccomandata entro il 31 ottobre dell'anno precedente al Consiglio Provinciale dell'Unione che ne darà comunicazione alla Gen. 3. La quota associativa è infrazionabile, il versamento della stessa dovrà essere effettuato entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno secondo modalità stabilite dalla GEN. 4. Fermo restando quanto disposto dall'art.10 i diritti derivanti dall'iscrizione decorrono dalla data della delibera di ammissione. 5. Tutte le quote, sia nazionali che provinciali, sono intrasmissibili, non rivalutabili ed in ogni caso non rimborsabili. La trasmissibilità può aver luogo solo mortis causa e comunque non vi è rivalutabilità della stessa. 6. Per gli associati di cui all'art.6, punto 1 lettera b) e per i praticanti i Consigli Provinciali potranno deliberare una quota ridotta. I nuovi associati di età non superiore a 30 anni potranno beneficiare, per un massimo di tre anni, di analoga riduzione. In ogni caso la quota di contributo annuo da riconoscere all'Ancl Nazionale dovrà essere pari almeno al 50% della quota annualmente ad essa dovuta . 7. Le quote associative dei nuovi iscritti saranno rimesse dalle Unioni Provinciali, per la parte eccedente quella di propria competenza, agli organismi aventi diritto entro 30 gg dalla loro riscossione. 8. Il mancato versamento entro il 28 febbraio comporta il sollecito ai morosi, da parte del Consiglio Provinciale che assegna un termine perentorio per il versamento della quota. 9. Ove il termine assegnato dal Consiglio Provinciale e comunicato a mezzo raccomandata a.r. venga disatteso, si determina automaticamente la sospensione dei servizi forniti dall'Associazione nelle more della delibera di cui alla lettera b) dell'articolo 9. ART. 9: Perdita della qualifica di associato La qualifica di associato si perde: a) per dimissioni comunicate ai sensi dell'art. 8; b) a seguito di delibera di cancellazione per morosità da parte del Consiglio Provinciale; la quota sarà dovuta per intero fino a tutto l'anno della cancellazione; c) per applicazione del provvedimento disciplinare di espulsione. In tutti i casi in cui venga determinata l'espulsione non vengono meno gli obblighi di corresponsione delle quote sociali dovute; d) per il venir meno dei requisiti soggettivi di cui ai punti a) b) e c) dell'art.6. ART. 10: Diritti e doveri dell'associato 1. L'esercizio dei diritti associativi spetta all'associato in regola con il pagamento delle quote deliberate, e, se scadute, comunque versate almeno 30 giorni prima della data fissata per il rinnovo degli organi provinciali, regionali e nazionali. 2. Gli associati, con la sottoscrizione della domanda di iscrizione si impegnano a: a) osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi associativi a qualsiasi livello; b) al versamento della quota associativa nei termini e con le modalità di cui all'art.8 3°comma. TITOLO III Organi Nazionali ART. 11: Organi nazionali dell'Associazione Sono organi nazionali dell'Associazione: a) il Congresso Nazionale; b) il Consiglio Nazionale; c) la Giunta Esecutiva Nazionale (Gen); d) il Segretario Generale Nazionale; e) il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori; f) il Collegio dei Probiviri; ART. 12: Congresso Nazionale 1. Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante del Sindacato. Esso si riunisce, in via ordinaria almeno ogni 4 anni, salvo le convocazioni straordinarie. 2. L'avviso di convocazione del Congresso, da diramare con lettera raccomandata A.R., dovrà contenere tutti i punti all'ordine del giorno con l'indicazione del luogo, giorno ed ora e dovrà essere inviato a tutti gli aventi diritto, almeno 30 giorni prima della data della riunione. 3. La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta: a) dalla metà dei componenti il Consiglio Nazionale le cui firme saranno autenticate dal Segretario Generale Nazionale o da Pubblico Ufficiale; b) da 1/5 degli associati in regola con il pagamento delle quote, così come previsto all'art.10, i quali firmano la richiesta davanti ai Presidenti provinciali, che sono responsabili della autenticità delle firme, o innanzi a Pubblico Ufficiale. ART. 13: Composizione del Congresso Nazionale 1. Il Congresso Nazionale è composto dai Delegati provinciali, dai Presidenti regionali e provinciali. 2. I Delegati provinciali vengono eletti dalle Assemblee provinciali in ragione di uno ogni 15 iscritti o frazione di 15 superiore a 5 unità, contabilizzati in rapporto alla media degli iscritti, in regola con il versamento della quota di cui all'art.6, 1° comma, punto 1 dell'ultimo triennio, con riferimento alla data del 31 dicembre. E' ammessa la delega ad altro delegato della propria UP. 3. Il delegato potrà essere portatore di una sola delega. La firma del delegante dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art.12, 3° comma, lettera b). 4. Partecipano, con facoltà di parola, coloro che ricoprono incarichi in organismi nazionali dell'Associazione, nonché gli ex Presidenti Nazionali e/o Segretari Generali Nazionali. ART. 14: Compiti del Congresso Compiti del Congresso Nazionale sono: a) formulare l'indirizzo generale di politica sindacale e indicare gli strumenti di massima per il conseguimento dei fini statutari; b) deliberare sui problemi riguardanti l'attività dell'Associazione e gli interessi degli iscritti; c) deliberare sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento della Associazione.; d) controllare ed indirizzare l'operato del Consiglio Nazionale; e) eleggere il Segretario Generale Nazionale; f) eleggere il Consiglio Nazionale, il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori, il Collegio Nazionale dei Probiviri. ART. 15: Svolgimento del Congresso Il Congresso è presieduto da un Presidente eletto dall'Assemblea all'inizio dei lavori. La stessa Assemblea nomina il Segretario verbalizzante. ART. 16: Consiglio Nazionale 1. Il Consiglio Nazionale (CN) è l'organo deliberante della Associazione per il periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro. Esso si riunisce in via ordinaria, su convocazione della GEN, almeno una volta ogni tre mesi. 2. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed essere inviato, con lettera raccomandata, almeno 15 giorni prima della data di riunione. 3. In caso di comprovata urgenza o necessità i termini di cui sopra possono essere ridotti a giorni 7 ricorrendo al servizio telegrafico, a mezzo fax o posta elettronica con conferma stesso mezzo del ricevente. 4. In via straordinaria il Consiglio può essere convocato: a) a cura della Gen con delibera a maggioranza dei suoi componenti; b) a richiesta motivata di almeno 1/3 dei propri membri effettivi, oppure a richiesta di 1/3 delle Unioni Provinciali costituite, oppure di 1/3 dei Consigli Regionali; c) a cura del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori per motivi inerenti le proprie funzioni. ART. 17: Composizione del Consiglio Nazionale: 1. Il Consiglio Nazionale è composto: a) da 55 Consiglieri eletti in sede congressuale mediante il sistema delle liste contrapposte a base proporzionale, da regolamentarsi a cura del Consiglio Nazionale e dai candidati a Segretario Nazionale non eletti che abbiano ottenuto almeno il 25% dei voti. b) dai Presidenti regionali in carica o da un Consigliere Regionale espressamente da essi delegato; c) dagli ex Presidenti Nazionali e/o Segretari Generali Nazionali in costanza d'iscrizione all'Ancl. 2. Ogni Consigliere ha diritto ad un voto. ART. 18: Compiti del Consiglio Nazionale 1. Il Consiglio Nazionale deve attuare ogni iniziativa idonea al conseguimento dei fini statutari, dei programmi e delle direttive indicate o deliberate dal Congresso Nazionale. In particolare spetta al Consiglio Nazionale: a) eleggere al suo interno la Giunta Esecutiva Nazionale (Gen); b) approvare in riunione ordinaria annuale il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno successivo; c) determinare il contributo annuo dovuto dagli iscritti per il funzionamento degli organismi sindacali e culturali nazionali, per la stampa e le pubblicazioni dell'Associazione, sentite le Unioni Provinciali; d) esprimere il proprio indirizzo su problemi di carattere sindacale e tecnico-organizzativo; e) indirizzare e vigilare sull'operato della Gen; f) deliberare l'adesione a Federazioni e Confederazioni sindacali dei liberi professionisti nel rispetto del dettato dell'art. 3; g) deliberare quanto previsto al successivo art.41, secondo comma; h) nominare i commissari di cui alla lettera d) dell'art.21; i) nominare i rappresentanti di cui alla lettera f dell'21; j) nominare il Direttore responsabile de "IL CONSULENTE MILLEOTTANTUNO" ed il coordinatore del "Centro Studi Nazionale", nonché i componenti dei relativi comitati; k) revocare la nomina dei soggetti di cui al precedente punto j); l) deliberare i gettoni di presenza per il Segretario Generale Nazionale e per gli altri dirigenti chiamati ad incarichi specifici. ART. 19: La Giunta Esecutiva Nazionale (Gen) 1. La Giunta Esecutiva Nazionale è formata da 15 componenti eletti tra i Consiglieri Nazionali 2. Non possono far parte della Gen i Presidenti regionali e/o loro delegati e gli ex Presidenti e/o Segretari Generali Nazionali. 3. La Gen elegge al suo interno il Segretario Nazionale Amministrativo, il Segretario Nazionale Tesoriere e due Vice Segretari Nazionali con specifiche deleghe da assegnare; gli stessi, con il Segretario Generale Nazionale, compongono l'Ufficio di Segreteria Nazionale. 4. Ciascun componente di Gen ha diritto ad un voto. ART. 2O: Convocazione della Giunta Esecutiva Nazionale 1. La Gen è convocata e presieduta dal Segretario Generale Nazionale almeno una volta ogni tre mesi o quando lo ritenga necessario, oppure ogni qual volta gliene faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti. 2. La convocazione avviene mediante lettera raccomandata da inviarsi agli aventi diritto almeno 12 giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il predetto termine potrà essereridotto a 8 giorni con convocazione telegrafica, a mezzo fax o posta elettronica, con conferma stesso mezzo del ricevente. 3. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. 4. L'avviso di convocazione viene trasmesso, per conoscenza, ai consiglieri nazionali e ai presidenti regionali e provinciali. Art. 21: Compiti della Giunta Esecutiva Nazionale La Gen ha il compito di: a) curare l'applicazione delle norme statutarie, le deliberazioni del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale; b) provvedere alla ordinaria amministrazione dell'Associazione e deliberare su questioni tecnico-organizzative della stessa; in casi eccezionali ed urgenti i provvedimenti saranno adottati dall'ufficio di segreteria Nazionale con successiva ratifica da parte della GEN c) amministrare il patrimonio dell'Associazione nazionale, predisporre i bilanci preventivi e consuntivi entro il termine rispettivamente del 31 ottobre e del 30 giugno di ciascun anno; d) vigilare sul funzionamento degli organi periferici regionali e provinciali ed occorrendo proporre i nominativi al Consiglio Nazionale dei Commissari nelle Regioni o nelle UP ove manchino le condizioni per la funzionalità dei rispettivi Consigli; e) deliberare sulle convocazioni ordinarie e straordinarie del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale; f) proporre al Consiglio Nazionale la nomina dei rappresentanti della Associazione in commissioni, organismi, istituti e organizzazioni a carattere nazionale ed internazionale anche all'esterno della categoria; g) deliberare, su proposta del Segretario Generale Nazionale, sulla decadenza dei dirigenti nazionali per dimissioni o altre cause, salvo ratifica del Consiglio Nazionale; h) inviare alle Unioni Provinciali il bilancio preventivo e consuntivo entro 60 giorni dalla approvazione; i) informare i Consiglieri nazionali e le UP sulle iniziative, i lavori e l'attività in genere esplicata nell'interesse della categoria; j) deliberare le ammissioni dei soci onorari. k) convocare annualmente una riunione dei Consigli Provinciali ed una dei Presidenti delle Unioni Provinciali. l) Stabilire le modalità di incasso delle quote ART. 22: Il Segretario Generale Nazionale 1. Il Segretario Generale Nazionale ha la rappresentanza dell'Associazione, ne è responsabile e ne firma gli atti. 2. Il Segretario Generale Nazionale inoltre: a) esercita le attribuzioni conferite dal presente Statuto; b) dispone dei fondi associativi nell'ambito delle direttive ricevute dalla Gen, firmando gli atti congiuntamente al Segretario Nazionale Amministrativo e/o al Segretario Nazionale Tesoriere c) presiede il Consiglio Nazionale. d) in caso di decadenza o di impedimento dell'incarico di Segretario Generale Nazionale assume provvisoriamente le funzioni di reggente il Vice -Segretario a ciò delegato dalla Gen. . Nel caso di impedimento la GEN entro 6 mesi delibera l'indizione del Congresso Nazionale per la nomina del nuovo Segretario Generale Nazionale. ART. 23: Il Segretario Amministrativo Nazionale Il Segretario Amministrativo Nazionale é responsabile di tutti gli atti compiuti dalla Gen e li sottoscrive congiuntamente al Segretario Generale Nazionale e si occupa della gestione amministrativa dell'Associazione. ART. 24 Il Segretario Tesoriere Nazionale Il Segretario Tesoriere Nazionale è responsabile di tutti gli atti economici compiuti nell'espletamento della sua funzione e li sottoscrive congiuntamente al Segretario Generale Nazionale. Predispone il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno successivo. ART. 25: Il Collegio dei Sindaci Revisori 1. Il Collegio dei Sindaci Revisori si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti. 2. Può essere eletto a Sindaco Revisore qualsiasi associato in regola con le quote associative purché non ricopra altri incarichi in organi nazionali dell'Associazione ed abbia maturato una anzianità di almeno un anno dalla data della delibera di iscrizione 3. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente ed esplica le sue funzioni in conformità a quanto disposto dal presente Statuto, comunque nel rispetto degli articoli di legge previsti dal codice civile. 4. In particolare spetta al Collegio dei Revisori Nazionali: a) di verificare la regolarità delle scritture contabili; b) di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione. A tal fine partecipa, pur senza diritto di voto, alle riunioni della Gen e del Consiglio Nazionale; c) di redigere la relazione al rendiconto consuntivo della gestione annuale. ART. 26: Il Collegio Nazionale dei Probiviri 1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri si compone di 5 membri di cui tre effettivi e due supplenti. 2. La carica a Proboviro nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa. 3. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente ed espleta le sue funzioni secondo le norme statutarie e del Regolamento, ferme restando le garanzie di diritto alla difesa. 4. Spetta al Collegio dei Probiviri decidere, in unica istanza definitiva, su controversie insorte tra Organi Nazionali, Regionali, tra un'Unione Provinciale ed un Organo Nazionale o Regionale e tra iscritti e Organi Nazionali e Regionali. 5. Le procedure e le decisioni del Collegio dei Probiviri sono adottate in conformità al Regolamento di Disciplina approvato dal Consiglio Nazionale. TITOLO IV Organi periferici Regionali e Provinciali ART. 27: Le Regioni Organi regionali sono: a) l'Assemblea Generale Regionale; b) il Presidente regionale; c) il Consiglio Regionale; d) il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori. Art. 28: l'Assemblea Generale Regionale 1. L'Assemblea Generale Regionale è l'Organo deliberante dell'Ancl in ambito regionale. 2. Si riunisce, su convocazione del Presidente Regionale in via ordinaria almeno una volta l' anno o quando egli ne ravvisi la necessità ed in via straordinaria qualora ne facciano richiesta almeno la metà dei componenti il Consiglio Regionale. 3. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato agli aventi diritto almeno 30 giorni prima della data fissata per la tenuta dei lavori assembleari. 4. L'Assemblea Generale Regionale è composta dai delegati provinciali eletti in ragione di uno ogni 30 iscritti in rapporto alla media degli iscritti del triennio precedente contabilizzati al 31 dicembre. 5. I delegati regionali restano in carica fino alla data dell'assemblea Regionale per il rinnovo della carica di Presidente. 6. La delega di rappresentanza è ammessa a favore di altro delegato della propria provincia. 7. Ogni delegato può essere portatore di una sola delega. 8. Compiti dell'Assemblea Generale Regionale sono: a) formulare gli indirizzi generali di politica sindacale all'interno della Regione di appartenenza, in linea con le direttive nazionali; b) eleggere il Presidente regionale; c) eleggere il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori; d) approvare i bilanci consuntivi e preventivi 9. All'inizio dei lavori l'Assemblea nomina un Presidente e una Commissione elettorale composta da un componente del Consiglio Regionale e da numero due delegati non candidati, con compiti di verifica poteri. Provvede anche alle operazioni elettorali, di scrutinio dei voti e ne redige apposito verbale. 10. Le eventuali candidature degli aspiranti alla carica di Presidente Regionale dovranno essere depositate direttamente o trasmesse a mezzo fax alla Presidenza o alla Segreteria regionale entro le ore 24 del quinto giorno precedente a quello fissato per la tenuta dei lavori assembleari. Art.29: il Presidente Regionale 1. Compiti del Presidente regionale sono: a) Rappresentare l'Ancl in ambito regionale, firmandone gli atti; b) Esercitare tutte le funzioni demandategli dall'Assemblea Regionale, dal Consiglio Regionale e dagli Organismi Nazionali; Art. 30 il Consiglio Regionale 1. I Consigli Regionali sono organi periferici dell'Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro, hanno competenza nell'ambito del proprio territorio ed autonomia economica, patrimoniale, funzionale, fiscale e tributaria. 2. rivolgono la loro azione sindacale verso le autorità locali di livello regionale coordinando le iniziative delle Unioni Provinciali della propria Regione e stimolandone le attività; 3. segnalano al Consiglio Nazionale i casi di non funzionalità delle Unioni Provinciali;. 4. Deliberano sui problemi riguardanti l'attività dell'Ancl nella Regione ed attuano le iniziative ritenute utili al raggiungimento degli scopi associativi, e redigono i conti consuntivi e preventivi entro il termine del 30 giugno chiedendo il parere del Collegio dei Sindaci Revisori e sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea Regionale; 5. nominano i rappresentanti della categoria in Commissioni Organismi ed Enti a carattere Regionale 6. Ogni Consiglio Regionale è composto: dai Presidenti delle Unioni Provinciali e da rappresentanti eletti dalle Unioni Provinciali in numero di uno ogni cento iscritti o frazione. 7. Il Consiglio Regionale elegge nel suo ambito il Vice-Presidente, il Segretario Tesoriere ed il Segretario Amministrativo. 8. Per la Provincia di Aosta, l'Unione Provinciale svolge anche la funzione di Consiglio Regionale. 9. Per le Province autonome di Trento e Bolzano le funzioni dei Consigli Regionali sono svolte dalle rispettive Unioni Provinciali. 10. la sede del consiglio regionale è di norma quella di residenza del presidente in carica. Il Consiglio Regionale può deliberare la sede che riterrà più opportuna. 11. Le spese di funzionamento del Consiglio Regionale rimangono a carico delle Unioni Provinciali in proporzione al numero degli iscritti. La quota annuale è fissata dal Consiglio Regionale entro il 30 giugno dell'anno precedente sentite le Unioni Provinciali. In mancanza resta vigente quella deliberata in precedenza. Art. 31: il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori 1. Il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti. 2. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente ed esplica le sue funzioni in conformità a quanto disposto dal presente Statuto. ART. 32 Le Unioni Provinciali 1. Le Unioni Provinciali (UP) sono organi periferici della Associazione, hanno competenza nell'ambito del proprio territorio e autonomia economica, patrimoniale, funzionale, fiscale e tributaria. A tal fine adotteranno lo Statuto tipo predisposto dal Consiglio Nazionale. 2. Nelle province in cui vi siano più sedi zonali degli Enti previdenziali possono essere costituiti, su iniziativa delle Unioni Provinciali, Comitati zonali aventi funzioni di coordinamento e rappresentanza a livello locale. ART. 33 Organi Provinciali Sono organi delle Unioni Provinciali: a) l'Assemblea provinciale degli associati; b) il Consiglio Provinciale; c) il Presidente provinciale; d) il Collegio dei Sindaci Revisori; e) il Collegio dei Probiviri. ART. 34 L'Assemblea provinciale degli associati - convocazione 1. L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente in via ordinaria, almeno una volta l'anno, ed in via straordinaria quando sia richiesto da almeno il 50% degli iscritti, dal Consiglio Provinciale con delibera a maggioranza, dal Collegio dei Sindaci Revisori per argomenti inerenti al loro mandato e ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga necessario. 2. L'avviso di convocazione contenente le indicazioni del luogo, giorno ed ora nonché l'ordine del giorno da discutere, deve essere inviato agli aventi diritto almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione. Art. 35 L'assemblea provinciale degli associati - funzioni elettive 1. L'Assemblea elegge: a) il Consiglio Provinciale; b) il Collegio dei Sindaci Revisori; c) il Collegio dei Probiviri; d) i Delegati al Congresso Nazionale in ragione di uno ogni 15 iscritti o frazione superiore a 5 unità; e) i Delegati all'Assemblea Regionale in ragione di uno ogni 30 iscritti o frazione superiore a 5 unità; f) i rappresentanti al Consiglio Regionale. 2. Le modalità preliminari dello svolgimento dell'Assemblea elettiva vengono fissate dal Consiglio Provinciale, appositamente convocato con preavviso di almeno 10 giorni. 3. In tale seduta, il Consiglio Provinciale: a) approva l'elenco degli iscritti, elettori ed eleggibili, dopo averne controllato la loro regolare posizione; b) fissa la data e il luogo dell'Assemblea; c) fissa l'orario dei lavori assembleari in prima e seconda convocazione, determinando un lasso di tempo di almeno due ore per il dibattito, di cui almeno una preliminare alle operazioni di voto; d) fissa l'orario di inizio e di chiusura per le votazioni con durata minima di due ore. 4. Il Presidente provinciale od il Vice Presidente se delegato, trasmette gli atti, a nome del Consiglio, alla Commissione elettorale non appena eletta dall'Assemblea ed insediata. 5. Ogni partecipante, in regola con il pagamento delle quote annuali, ha diritto ad un voto. ART. 36 L'Assemblea Provinciale degli Associati con funzioni deliberative 1. Sono compiti dell'Assemblea Provinciale degli Associati: a) determinare le linee generali e gli obbiettivi dell'attività dell'Unione nell'ambito delle norme statutarie e delle direttive indicate dal Congresso Nazionale; b) approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno successivo; c) determinare la quota annuale dovuta all'Unione dagli associati effettivi, sostenitori e simpatizzanti per il funzionamento della Unione stessa; d) determinare il numero dei componenti il Consiglio Provinciale nei limiti da 5 a 11 come segue: - n. 5 o 7 fino a 100 iscritti, - n. 7 o 9 fino a 200 iscritti, - n. 9 o 11 oltre i 200 iscritti; e) indirizzare e vigilare sull'attività del Consiglio Provinciale; f) assolvere a tutte le altre funzioni che le competono a norma del presente Statuto o che le vengano attribuite dagli organi nazionali dell'Associazione. ART. 37 Il Consiglio Provinciale 1. Il Consiglio Provinciale, eletto dall'Assemblea secondo le previsioni dell'art. 35 tra gli iscritti aventi una anzianità d'iscrizione di almeno due anni, si riunisce su convocazione del Presidente di sua iniziativa od a richiesta di almeno 2/3 dei suoi componenti. 2. Il Consiglio nomina al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo, il Tesoriere. 3. Alle riunioni dei Consigli Provinciali possono partecipare i Consiglieri nazionali e regionali iscritti alle rispettive U.P. e possono assistere solo in seduta pubblica tutti gli iscritti senza diritto di parola e di voto. 4. I compiti del Consiglio Provinciale sono: a) curare l'applicazione delle delibere degli organi nazionali, regionali e della Assemblea degli associati; b) amministrare il patrimonio della Unione e redigere i bilanci consuntivi e preventivi entro il 30 giugno di ogni anno, chiedendo il parere scritto del Collegio dei Sindaci Revisori. Successivamente li sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea degli associati; c) deliberare l'ammissione e la decadenza degli associati, nel caso di decadenza per i motivi di cui alle lettere b) c) d) dell'art.9; d) provvedere alla riscossione delle quote dovute in relazione alla previsione dell'art.8 e) designare i rappresentanti della Unione in Commissioni, Enti ed organismi di carattere provinciale; f) deliberare ed organizzare nell'ambito della Provincia, anche di concerto con il Consiglio Regionale, qualsiasi attività sindacale per il raggiungimento delle finalità statutarie previste al precedente art. 2, purché non in contrasto con le direttive del Congresso Nazionale e degli Organi Centrali; g) mantenere costanti rapporti con il Consiglio Nazionale, con il Consiglio Regionale e con gli altri Consigli Provinciali e promuovere ogni forma di collaborazione in ordine alla organizzazione di riunioni, incontri e seminari per un confronto politico sull'attività del Sindacato e per aggiornare e migliorare la preparazione professionale degli iscritti. h) indirizzare l'operato dei propri rappresentanti eletti negli organi istituzionali di categoria vigilando sullo stesso. 5. Nel caso in cui si verifichino fatti gravi addebitabili all'operato del Presidente, il Consiglio, dopo approfondito ed apposito dibattito, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può chiedere al Presidente provinciale di rimettere il mandato a suo tempo conferitogli e procedere a nuova nomina. ART. 38 Il Presidente provinciale 1. Il Presidente provinciale é il rappresentante legale dell'Unione nell'ambito territoriale e ne firma gli atti. 2. Esercita tutte le funzioni che gli siano demandate dalla Assemblea degli associati, dal Consiglio Provinciale e dagli organismi nazionali. 3. Annualmente il Presidente provinciale provvede alla verifica del versamento della quota associativa da parte degli associati iscritti e redige l'elenco degli associati, inviandone copia alla Segreteria nazionale ed alla Presidenza regionale competente entro il 30 novembre di ciascun anno. ART. 39 Il Vice Presidente Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella gestione dell'Organo provinciale e lo sostituisce in caso di impedimento ed in tutti i casi in cui ne sia espressamente delegato. ART. 40 Il Segretario Amministrativo Il Segretario Amministrativo è responsabile di tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Unione e congiuntamente al Presidente li sottoscrive. ART. 41 Il Segretario Tesoriere 1. Il Segretario Tesoriere è responsabile di tutti gli atti economici compiuti nell'espletamento della propria funzione e congiuntamente al Presidente provinciale li sottoscrive. 2. Predispone il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno successivo che il Consiglio redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea ART. 42 Il Collegio dei Sindaci Revisori 1. Il Collegio provinciale dei Sindaci Revisori è costituito da 3 componenti effettivi e 2supplenti. 2. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente ed espleta le proprie attribuzioni in conformità al presente Statuto, comunque nel rispetto degli articoli di legge previsti dal codice civile. ART. 43 Il Collegio provinciale dei Probiviri 1. Il Collegio provinciale dei Probiviri è costituito da 5 componenti di cui 3 effettivi e 2 supplenti. 2. La carica di Proboviro provinciale è incompatibile con quella di Proboviro nazionale e con qualsiasi altra carica associativa. 3. Il Collegio provinciale dei Probiviri esplica le sue funzioni secondo le previsioni dello Statuto e del Regolamento. ART. 44 Commissariamento Qualora si verifichino fatti od esigenze non risolvibili in via ordinaria, potrà essere nominato un Commissario: a) a livello provinciale da parte del Consiglio Nazionale, sentito il Consiglio Regionale; b) a livello regionale da parte del Consiglio Nazionale su relazione del Segretario Generale Nazionale, sentiti i Presidenti provinciali interessati. I poteri del Commissario sono quelli dell'organo sostituito; c) il Commissario, entro il termine di sei mesi dalla nomina, pone in essere gli atti per la ricostituzione dell'organo rappresentato; d) i Commissari non hanno diritto di voto qualora partecipino alle Assemblee regionali e nazionali. TITOLO V Patrimonio, amministrazione, bilancio e quota annuale Art. 45: Il patrimonio dell'Associazione 1. Il patrimonio dell'Associazione è formato per l'Associazione nazionale, per i Consigli Regionali e per le Unioni Provinciali: a) dai beni mobili ed immobili che, per acquisti, lasciti, donazioni o per altri titoli, vengano in possesso degli organi del Sindacato; b) dalle somme accantonate per qualsiasi titolo, fino a quando non siano erogate; c) dalle quote degli iscritti sia ordinarie che straordinarie. 2. L'inventario dei beni patrimoniali è tenuto costantemente aggiornato annualmente e deve essere presentato dai Consigli Regionali e dalle Unioni Provinciali al Consiglio Nazionale entro, e non oltre, 90 giorni dalla presentazione del rendiconto annuale. 3. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 4. L'Associazione si obbliga ad impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. ART. 46: Scioglimento 1. In caso di scioglimento per qualsiasi causa di una Unione Provinciale, o di un Consiglio Regionale, l'eventuale patrimonio dell'Associazione esistente dovrà essere devoluto all'Associazione nazionale. 2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione nazionale, l'eventuale patrimonio esistente dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, con delibera espressa dal Consiglio Nazionale e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. ART. 47: Le entrate 1. Le entrate dell'Associazione nazionale, dei Consigli Regionali e delle Unioni Provinciali sono costituite: a. dall'ammontare delle quote o contributi associativi sia ordinari che straordinari; b. dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali; c. dalle somme incassate per atti di liberalità o a qualsiasi altro titolo; d. dalle risorse pubbliche comunitarie, nazionali e regionali stanziate nel campo della formazione e della qualificazione professionale; e. dagli introiti derivanti da convenzioni, dalla gestione dei servizi agli associati e non associati, da società o dalla partecipazione a società operanti nei settori di interesse professionale degli associati nel rispetto delle normative vigenti. 2. L'Associazione nazionale, i Consigli Regionali e le Unioni Provinciali sono tenuti ad istituire conti correnti postali e/o bancari per la gestione dei fondi di pertinenza: a firma congiunta del Segretario Generale Nazionale e del Segretario Tesoriere Nazionale per quanto riguarda l'Associazione nazionale e del Presidente e del Segretario Tesoriere per quanto riguarda i Consigli Regionali e le Unioni Provinciali. Art. 48 Compensi e rimborsi spese 1. Dalla nomina a qualsiasi carica associativa non consegue alcun compenso, salvo quanto stabilito dall'art. 18 lettera l). Compete solo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto o per incarichi specifici. 2. Inoltre le spese di partecipazione dei Delegati provinciali, al Congresso Nazionale, sono a carico dei Consigli Provinciali ed in caso di provata indisponibilità economica di questi a carico del Consiglio Nazionale. 3. Le spese di partecipazione ai lavori del Consiglio Nazionale verranno forfetariamente rimborsate nella misura stabilita nel Regolamento di attuazione. 4. Le spese degli incontri annuali dei Consigli provinciali e dei presidenti Provinciali saranno disciplinate dal regolamento di attuazione ART. 49: Esercizio finanziario L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. ART. 50: Bilanci L'Associazione nazionale, i Consigli Regionali e le Unioni Provinciali predisporranno, nei limiti di tempo previsti dallo Statuto, la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, sottoponendoli alla approvazione degli organi di competenza. TITOLO VI Modalità e validità dei consessi nazionali, regionali e provinciali ART. 51: Elettorato e incompatibilità 1. Ogni associato ha diritto di votare e di essere votato se in regola con il pagamento della quota associativa. Il diritto all'elettorato attivo si acquisisce con l'iscrizione a socio effettivo, quello passivo con il raggiungimento di due anni solari di anzianità di iscrizione. L'anzianità, ai fini del computo del periodo previsto per l'elettorato passivo, in caso di reiscrizione, decorrerà dalla data dell'ultima iscrizione. 2. La carica di Segretario Generale Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica. La carica di Presidente provinciale è incompatibile con quella di Presidente regionale. 3. Tutti gli eletti, ai quali sono attribuite cariche sociali nazionali, regionali e provinciali durano in carica anni 4 e possono essere rieletti. 4. Il Segretario Generale Nazionale può essere eletto per non più di due mandati consecutivi e completi. 5. Coloro che vengono eletti negli organismi istituzionali NAZIONALI di categoria, quali rappresentanti dell'Associazione, non possono rivestire cariche nell'Organo sindacale che li ha designati. 6. la carica di consigliere Regionale è incompatibile con quella di delegato all'assemblea regionale ART. 52: Il voto 1. Tutte le operazioni che riguardano elezioni di cariche associative sono attuatemediante voto segreto. 2. In caso di parità di voti tra due eletti prevale l'eletto con maggiore anzianità di iscrizione al Sindacato ed in caso ancora di parità è determinante la maggiore età. ART. 53: Commissioni elettorali 1. Le operazioni elettorali sono vigilate da una Commissione nominata all'inizio dei lavori dalle rispettive Assemblee. 2. La Commissione, composta di tre membri, nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario verbalizzante. 3. Essa ha i seguenti compiti: a) Verificare i poteri dei partecipanti alle Assemblee, sulla scorta degli atti forniti dai rispettivi organi competenti; b) Sovrintendere alle operazioni elettorali; c) Redigere appositi verbali che saranno firmati congiuntamente dai suoi componenti e consegnati al Presidente o Commissario in carica, a seconda dell'organismo di cui si tratta, per l'inserimento negli atti dell'Associazione; d) distruggere le schede elettorali, qualora non vi siano contestazioni prima della chiusura dei verbali; 4. Alle operazioni di scrutinio e di verbalizzazione possono assistere votanti e candidati. ART. 54 Elenco degli elettori e degli eleggibili A cura della Gen e del Consiglio Provinciale, rispettivamente per le proprie competenze, sarà rimesso alla Commissione di cui al precedente articolo un elenco completo degli iscritti elettori ed eleggibili che abbiano diritto al voto. ART. 55: Assemblee precongressuali Le Assemblee precongressuali devono essere indette e svolte dalle Unioni Provinciali almeno tre mesi prima della data fissata dalla Gen per il Congresso Nazionale. ART. 56: Convocazione degli eletti. 1. Entro 30 giorni successivi alla elezione il Segretario Generale Nazionale convoca gli eletti al Consiglio Nazionale per la attribuzione delle cariche associative 2. La convocazione degli eletti nella Unione Provinciale per la attribuzione delle cariche di Consiglio verrà effettuata da chi ha riportato il maggior numero di voti. 3. L'insediamento degli organi elettivi, nazionali, regionali e provinciali, avviene anche in caso di ricorsi e salvo l'esito dei medesimi. ART. 57: Surroghe e sostituzioni 1. Qualora, per qualsiasi ragione, decada dalla carica un componente degli organi associativi, si procede come segue: a) ove si tratti di componenti del Consiglio Nazionale di estrazione congressuale, del Consiglio Regionale e del Consiglio Provinciale con surroga secondo la graduatoria elettorale delle rispettive liste fino alla integrazione del 50% dei suoi componenti; oltre tale limite si procederà al rinnovo totale degli organismi. b) ove si tratti del Collegio dei Sindaci Revisori e Probiviri, nazionali, regionali o provinciali, con integrazione dei membri supplenti fino al limite dei medesimi. Oltre tale limite si procede al rinnovo totale delle cariche; c) ove si tratti di componenti la Gen, gli stessi saranno sostituiti fino a 8 componenti. Oltre si procede al rinnovo totale dell'organo. 2. Nei casi sopra previsti i rispettivi organi dovranno provvedere alla ricostituzione del plenum nella prima riunione utile. ART. 58: Validità delle delibere 1. Gli organismi del Sindacato, validamente costituiti, deliberano come segue: a) Congresso Nazionale Ordinario e Straordinario con maggioranza assoluta dei suoi componenti, per le modifiche statutarie, e con 1/5 del numero dei suoi componenti in ogni altro caso; b) il Consiglio Nazionale, in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei componenti, ed in seconda convocazione, da indire nel giorno successivo, con la presenza di almeno 1/5 dei componenti a maggioranza dei presenti; c) la Gen, il Collegio dei Sindaci Revisori, il Collegio dei Probiviri, i Consigli Regionali, i Consigli Provinciali, con la maggioranza dei presenti; d) le Assemblee regionali o provinciali, in prima convocazione, con la maggioranza assoluta degli iscritti aventi diritto al voto. In seconda convocazione, da fissare almeno un'ora dopo la prima, con la maggioranza dei presenti. 2. A parità di voto in tutti i consessi, prevale quello di chi presiede. ART. 59: Assenze 1. L'assenza ingiustificata per tre volte consecutive determina la decadenza dalla carica. 2. L'assenza per quattro volte consecutive, anche se giustificata per iscritto, determina analoga decadenza. 3. Per i componenti il Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme già richiamate dal presente Statuto. ART. 60: Accettazione delle cariche Ogni eletto, a qualsiasi livello, dovrà far pervenire l'accettazione della carica cui è stato chiamato entro i trenta giorni successivi l'insediamento di ciascun organismo. TITOLO VII Rapporti con altri sindacati ART. 61: Unificazione sindacale 1. L'Associazione persegue costantemente l'obiettivo della unificazione sindacale della categoria e pone in essere ogni stimolo alla sua realizzazione. 2. Promuove una politica di armonizzazione delle proprie deliberazioni sindacali con quelle delle altre Associazioni dei consulenti del lavoro, affinché l'immagine, l'azione e le realizzazioni ne risultino rafforzate nei confronti delle Autorità, della Pubblica Amministrazione e delle altre parti sociali. TITOLO VIII Disposizioni disciplinari ART. 62: Regolamento disciplinare nazionale Il Consiglio Nazionale approverà il Regolamento disciplinare nazionale e le successive modifiche. TITOLO IX Dei libri sociali ART. 63: Libri dell'Associazione 1. Tutti i libri dell'Associazione che riguardano gli organi nazionali, regionali e provinciali verranno vidimati dai rispettivi Presidenti in carica e l'avvenuta vidimazione verrà verbalizzata dai rispettivi Collegi dei Sindaci Revisori in occasione della prima utile seduta. 2. Qualora venga svolta attività commerciale, tutti i libri dell'Associazione sono tenuti in conformità delle leggi vigenti in materia. TITOLO X Norme transitorie e di prima applicazione ART. 64: Rinnovi e norme transitorie 1. tutti i consigli provinciali e regionali scaduti, o in scadenza entro la data di approvazione del regolamento di attuazione saranno rinnovati secondo la nuova normativa statutaria e del regolamento di attuazione, ENTRO E NON OLTRE 3 MESI DALL'EMANAZIONE DELLO STESSO REGOLAMENTO 2. gli organismi provinciali e regionali già rinnovati durano in carica ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 comma 3°; 3. entro un anno dall'approvazione del presente Statuto; il Consiglio Nazionale e il Segretario Generale saranno rinnovati secondo la nuova normativa statutaria e del regolamento di attuazione; 4. Per il corretto funzionamento dell'assemblea regionale le assemblee provinciali provvederanno alla nomina dei delegati all'assemblea regionale ai sensi dell'art. 28 comma 5 nei termini fissati dal regolamento di attuazione; 5. il primo dei due mandati di cui l'art. 51 comma 4 è quello in corso al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto; 6. gli iscritti ai sindacati confluiti nell'A.N.C.L. manterranno l'anzianità d'iscrizione maturata nel precedente sindacato; 7. in deroga quanto previsto dall'art. 6 comma 4, gli iscritti ai sindacati confluiti nell'A.N.C.L. potranno mantenere l'iscrizione presso l'Unione Provinciale per un periodo non superiore a tre anni compreso l'anno di confluenza; 8. il Consiglio Nazionale potrà stabilire quota differenziate per gli iscritti confluiti nell'A.N.C.L. per un periodo non superiore a tre anni, compreso l'anno di confluenza. ART. 65: Regolamento di attuazione 1. Entro 120 giorni dall'approvazione del presente Statuto il Consiglio Nazionale, su proposta della Gen, delibererà un Regolamento nazionale di attuazione. 2. I Consigli Regionali potranno integrare e completare tale regolamento inviandone copia al Consiglio Nazionale. ART. 66: Norme di rinvio Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge e al regolamento di attuazione che verrà predisposto ed approvato dal Consiglio Nazionale. 1 \ 18 |
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