Decreto
Ministeriale
recante le nuove modalità
sulla disciplina
dei due anni di praticantato
(D.M.
13.11.97)
IL
MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Generale dei rapporti di lavoro
Articolo
1
Registro
dei praticanti
1.
Presso ogni Consiglio Provinciale dell'Ordine è tenuto
un registro dei
praticanti nel quale debbono essere iscritti coloro che,
in possesso dei
requisiti richiesti, svolgono la pratica professionale
per l'ammissione all'esame
di abilitazione per l'esercizio della professione di
consulente del lavoro.
2. La pratica può essere svolta presso lo studio
professionale di un consulente
del lavoro iscritto all'Albo da almeno due anni o di
altro professionista di cui
all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 che
abbia effettuato la comunicazione
di cui al primo comma del citato articolo 1 da almeno tre
anni.
3. In quest'ultima ipotesi i praticanti, nel
numero massimo consentito
dall'art. 4, potranno essere ammessi alla pratica
esclusivamente presso lo
studio per il quale sia stata effettuata la
comunicazione, e nel quale venga
effettivamente svolta l'attività di cui al primo comma
dell'art. 1 della legge n. 12/79.
4. La domanda d'iscrizione nel registro dei
praticanti deve essere presentata,
debitamente sottoscritta al Consiglio dell'Ordine nella
cui provincia il richiedente
ha la residenza e deve essere corredata dai seguenti
documenti:
a)
certificato di nascita;
b)
certificato di residenza;
c)
certificato di cittadinanza di uno Stato membro UE o
di uno Stato estero a condizioni di reciprocità;
d)
certificati dei carichi pendenti rilasciati dalle
competenti
procure della Repubblica presso il Tribunale e presso la
Pretura;
e)
certificato del Casellario giudiziale;
f)
originale, copia autenticata o certificazione del titolo
di studio richiesto;
g)
dichiarazione del professionista che attesti l'ammissione
alla pratica
nel proprio studio e certifichi i requisiti soggettivi di
cui al secondo comma
del presente articolo, nonché il numero di praticanti
presenti nello studio;
h)
ricevuta del pagamento del contributo "una tantum"
per l'iscrizione al registro
e ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo
annuale nelle misure
stabilite dal Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 7
del D.Lgs 23.11.1944, n. 382;
i)
due foto formato tessera firmate dall'interessato;
l)
la dichiarazione di non svolgere praticantato per altre
attività professionali.
5.
I certificati di cui alle lettere b), c), d), e) debbono
essere in data non
anteriore a tre mesi e possono essere sostituiti da
dichiarazioni autocertificative,
ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.
Articolo
2
Requisiti
per il tirocinio
1.
Fino alla riforma della legge 11.1.1979, n. 12, sono
ammessi alla pratica coloro che,
intendendo svolgere il tirocinio professionale, abbiano
compiuto il diciottesimo anno
di età e siano in possesso, oltre che dei requisiti di
cui all'art. 1, di uno dei titoli di studio
validi per l'ammissione all'esame di Stato, determinati
dall'ultimo decreto interministeriale
di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 12/79.
Articolo
3
Procedura
di iscrizione
1.
Il Consiglio Provinciale dell'Ordine delibera in merito
alla domanda di iscrizione
entro sessanta giorni dalla data di presentazione e
l'iscrizione ha effetto dalla data
di presentazione della domanda.
2. Il Consiglio Provinciale provvede a dare
comunicazione della delibera assunta
al praticante ed al professionista, entro dieci giorni a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Se la pratica si svolge presso lo studio di un
professionista residente in un'altra Provincia,
la comunicazione deve essere effettuata anche al
Consiglio di detta Provincia.
4. Avverso l'operato del Consiglio Provinciale gli
interessati possono proporre
ricorso al Consiglio Nazionale dell'Ordine, entro trenta
giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione relativa al provvedimento notificato
o dalla scadenza del termine
di sessanta giorni, trascorsi senza che il Consiglio
Provinciale abbia comunicato le proprie
decisioni in ordine alle domande proposte.
5. Il Consiglio Provinciale provvede ad iscrivere
il praticante nel registro di cui all'art. 1, che deve
contenere:
le
generalità complete degli iscritti;
il
titolo di studio posseduto;
la
data di inizio del periodo di pratica;
l'indicazione del professionista presso il quale la
pratica viene svolta;
l'inizio e la fine del periodo di sospensione ed i motivi
dell'evento;
i fatti
modificativi delle modalità di svolgimento del
tirocinio;
la data
e i motivi della cancellazione dal registro.
Articolo
4
Limite
di ammissione
1. Il
professionista, anche associato, non può ammettere
contemporaneamente
e complessivamente più di due praticanti presso il
proprio studio. Il praticantato
non può essere svolto contemporaneamente per attività
professionali diverse.
2. Il praticantato, gratuito per sua natura e
finalità, non esclude la contemporanea
esistenza di un rapporto di subordinazione a tempo
parziale.
Articolo
5
Periodo
di praticantato e modalità di svolgimento
1.
Il periodo di pratica non può essere inferiore a due
anni e deve essere svolto
con diligenza, assiduità e con una frequenza minima di
quattro ore medie giornaliere,
sotto la direzione del professionista che deve fornire la
preparazione idonea per l'esercizio
della professione, sia sotto l'aspetto tecnico che sotto
il profilo comportamentale e deontologico.
2. Lo svolgimento della pratica può essere
sospeso per servizio militare, per gravidanza e
puerperio e per motivi di salute che comportino
impedimento alla frequenza per un periodo
superiore ai tre mesi e fino ad un massimo di dodici mesi.
3. Le cause di sospensione debbono essere
comunicate tempestivamente al Consiglio
Provinciale dal praticante, con dichiarazione
controfirmata dal professionista.
4. Al termine degli eventi che hanno causato la
sospensione il praticante deve riprendere
la frequenza dello studio e provvedere a darne
comunicazione entro trenta giorni al Consiglio
Provinciale, con lettera raccomandata sottoscritta anche
dal professionista. Il Consiglio
ne prende atto, facendo salvo il periodo già maturato.
5. Fermo restando l'obbligo di frequenza di cui al
primo comma del presente articolo,
il professionista è tenuto a consentire al praticante la
partecipazione a corsi di preparazione
specifica o a corsi di studi universitari o post-universitari.
6. I Consigli Provinciali vigilano sull'effettivo
e lodevole svolgimento della pratica.
In caso di comprovate dichiarazioni mendaci, rese al fine
di convalidare periodi di pratica
non effettivamente svolti, il Consiglio Provinciale,
sentite le parti, provvede alla cancellazione
dal registro dei praticanti ed avvia il formale
procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto
all'Albo.
7. Se la dichiarazione mendace proviene da un
professionista diverso dal consulente
del lavoro (di cui all'art. 1 della L. 12/79) il
Consiglio Provinciale provvede alla segnalazione
all'omologo Consiglio dell'Ordine competente chiedendo
l'apertura del procedimento disciplinare
e la comunicazione dell'eventuale provvedimento adottato
dei confronti di tale soggetto.
8. I Consigli Provinciali attuano la vigilanza sul
lodevole svolgimento della pratica determinando
quale dei seguenti strumenti di valutazione adottare al
termine di ogni semestre ovvero di ogni anno di tirocinio:
a)
redazione di una tesina teorico-pratica per ognuna delle
seguenti materie: diritto del lavoro,
legislazione sociale, diritto tributario;
b)
elaborazione di una relazione sull'attività svolta in
riferimento alle materie di cui alla lettera a);
c) compilazione
di un questionario predisposto dal Consiglio Provinciale
sempre sulle materie di cui sopra.
Gli
elaborati di cui alle lettere a) o b) dovranno
essere presentati a cura del praticante,
da lui sottoscritti e controfirmati dal professionista,
al Consiglio Provinciale entro trenta
giorni dalla scadenza del periodo di cui sopra unitamente
al libretto di cui all'art. 6, comma 1;
in caso di mancata presentazione, il Consiglio
Provinciale diffida ad adempiere entro il
termine perentorio di ulteriori sessanta giorni, dopodiché
il mancato adempimento verrà
considerato rinuncia all'iscrizione. Il termine di trenta
giorni per la presentazione degli elaborati
riveste carattere perentorio in caso di trasferimento da
uno studio all'altro.
Nelle ipotesi di negativa valutazione degli elaborati di
cui alle lettere a) o b) o
di mancata, parziale o insufficiente compilazione del
questionario di cui alla lettera c),
i Consigli Provinciali dovranno convocare in udienza il
praticante per ulteriori verifiche
sulle modalità di svolgimento della pratica prima di
adottare qualsiasi
decisione nel merito della stessa.
Articolo
6
Libretto
della pratica
1. All'atto
dell'iscrizione nel registro dei praticanti il Consiglio
Provinciale consegna
al tirocinante un libretto, conforme al modello
predisposto dal Consiglio Nazionale,
sul quale il medesimo annota le nozioni acquisite, le
attività professionali alle quali
abbia assistito o partecipato e le principali pratiche
trattate sotto la direzione del
professionista, prive di indicazioni che ledano la
riservatezza e il segreto professionale.
2. Il libretto, convalidato dal professionista,
verrà presentato al Consiglio Provinciale
dell'Ordine ogni qualvolta quest'ultimo lo richiederà in
visione e/o in occasione della
disamina degli elaborati di cui al comma 8 dell'articolo
precedente.
3. Al termine del periodo di pratica, di cui
all'art. 5, il praticante può richiedere
ai Consigli Provinciali il certificato di compiuta
pratica; restituendo il libretto
convalidato dal professionista, unitamente alle tesine,
relazioni o questionari fino
a quella data elaborati o compilati.
4. Il Consiglio Provinciale, verificato lo
svolgimento dell'effettiva pratica,
così come previsto dal regolamento, rilascia il
certificato entro trenta giorni dalla richiesta.
5. Dopo il rilascio del certificato di compiuta
pratica è consentito al praticante,
su sua richiesta, di mantenere l'iscrizione nel registro
praticanti per un ulteriore
periodo massimo di due anni.
Articolo
7
Trasferimento
presso un altro studio
1. Il
praticante che passi ad uno studio professionale diverso
da quello presso
il quale era stato iscritto deve darne comunicazione al
Consiglio Provinciale entro
trenta giorni dalla data del trasferimento, allegando le
attestazioni di cessazione e
di ammissione dei professionisti interessati. La data di
trasferimento deve essere
annotata nel libretto della pratica ed il periodo di
pratica svolto deve essere convalidato
dal professionista. Il libretto deve essere presentato al
Consiglio Provinciale insieme alla
documentazione attestante il trasferimento.
2. In caso di mancata certificazione da parte del
professionista presso il quale è
effettuata la pratica, il Consiglio Provinciale potrà
accertarne l'effettivo e lodevole
svolgimento e rilasciare la relativa attestazione.
Articolo
8
Trasferimento
di residenza del praticante
1.
In caso di trasferimento della propria residenza il
praticante deve chiedere,
entro trenta giorni, l'iscrizione nel registro tenuto dal
Consiglio dell'Ordine della
Provincia nella quale si è trasferito.
2. La domanda di iscrizione nella nuova Provincia,
corredata dalla certificazione
del Consiglio Provinciale di provenienza, dalla quale
risulti quanto indicato nell'art. 1
e il periodo di tirocinio compiuto, rilevato da libretto
della pratica, e dal versamento
del contributo di iscrizione di cui alla lettera h)
dell'art. 1. La delibera di iscrizione deve
prevedere la decorrenza della pratica dalla data di
iscrizione nel registro dei praticanti
dell'Ordine di provenienza e deve essere comunicata con
le modalità di
cui all'art. 3 anche all'Ordine di provenienza.
Articolo
9
Cancellazione
1.
La cancellazione dal registro dei praticanti è
deliberata dal Consiglio
Provinciale d'ufficio o su richiesta del Pubblico
Ministero:
a)
in presenza di eventi diversi o di durata superiore a
quelli previsti
al secondo comma dell'art. 5;
b)
perdita dell'esercizio dei diritti civili;
c)
irreperibilità del praticante;
d)
nei casi previsti dall'art. 31 della legge 12/79;
e)
mancato versamento della quota d'iscrizione;
f)
nel caso previsto dal sesto comma dell'art. 5;
g)
per superamento del periodo di cui all'ultimo comma
dell'art. 6.
2. Il
Consiglio Provinciale provvederà a darne comunicazione
giusto
quanto previsto dal secondo comma dell'art. 3.
Articolo
10
Entrata
in vigore
Il
presente regolamento entra in vigore il novantesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente Decreto Ministeriale. Rimane salvo il
diritto per coloro che siano iscritti nel
registro dei praticanti precedentemente a tale data di
portare a termine il periodo di pratica
secondo le norme di cui al precedente DM 3.8.1979.
IL
MINISTRO
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