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Al
fine di esercitare la professione di Consulente del
Lavoro la Legge prevede tre gradi:
-
Praticantato
- Esami di Stato
- Iscrizione all'Albo
Legislazione che regolamenta la professione di Consulente
del Lavoro:
- Legge 11 gennaio 1979, n. 12 : Ordinamento
Professionale;
- DM 2 dicembre 1997 : Norme sul Praticantato;
- DM 15 luglio 1992, n. 430 : Tariffa Professionale.
PRATICANTATO
ISCRIZIONE
La
domanda d'iscrizione nel registro dei praticanti deve
essere redatta in
carta legale e presentata,debitamente sottoscritta al
Consiglio dell'Ordine
nella cui provincia il richiedente ha la residenza e deve
essere corredata
dai seguenti documenti:
a) Certificato di nascita;
b) Certificato di residenza;
c) Certificato di cittadinanza di uno Stato membro UE o
di uno Stato
estero a condizioni di reciprocità;
d) Certificati dei carichi pendenti rilasciati dalle
competenti procure
della Repubblica presso il Tribunale e presso la Pretura;
e) Certificato del Casellario giudiziale;
f) Originale, copia autenticata o certificazione del
titolo di studio richiesto;
g) Dichiarazione del professionista che attesti
l'ammissione alla pratica
nel proprio studio e certifichi i requisiti
soggettivi di cui al secondo comma del presente articolo,
nonché il
numero di praticanti presenti nello studio;
h) Ricevuta del pagamento del contributo "una tantum"
per l'iscrizione
al registro e ricevuta attestante l'avvenuto
pagamento del contributo annuale nelle misure stabilite
dal Consiglio
Provinciale ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 23.11.1944 n.
382;
i) Due foto formato tessera firmate dall'interessato;
l) La dichiarazione di non svolgere praticantato per
altre attività professionali.
La pratica può essere svolta presso lo studio
professionale di un consulente
del lavoro iscritto all'Albo da almeno due
anni o di altro professionista, iscritto nell'Albo degli
Avvocati e Procuratori Legali,
dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri
e Periti Commerciali, che abbia effettuato la
comunicazione di esercizio
della professione di Consulente del Lavoro,
da almeno tre anni, alla Direzione Provinciale del Lavoro
nel cui ambito
territoriale intende svolgere la stessa.
In quest'ultima ipotesi i praticanti consulenti del
lavoro, nel numero massimo
di due unità, potranno essere ammessi
alla pratica esclusivamente presso lo studio per il quale
sia stata effettuata
la comunicazione, e nel quale venga effettivamente
svolta l'attività di cui al primo comma dell'art. 1
della Legge n. 12/79.
REQUISITI
Sono
ammessi alla pratica coloro che abbiano compiuto il
diciottesimo anno
di età e siano in possesso, oltre che dei requisiti di
cui sopra, di uno dei seguenti
titoli di studio validi per l'ammissione all'esame di
Stato determinati dall'ultimo
Decreto Interministeriale di cui
all'art. 3 ultimo comma della Legge 12/79:
¸ diploma di laurea in:
- Giurisprudenza;
- Economia e Commercio;
- Scienze Politiche;
- Sociologia;
- Scienze Economiche-Marittime;
- Economia Marittima e dei Trasporti;
- Commercio Internazionale e Mercati Valutari;
- Scienza dell'Amministrazione;
¸ diplomi post secondario di scuola diretta a fini
speciali per consulenti
del lavoro e universitario triennale per consulenti del
lavoro
¸ diploma di maturità e diploma degli esami di Stato
conclusivi dei
corsi di istruzione secondaria superiore di:
- Liceo Classico;
- Liceo Scientifico;
- Liceo Linguistico;
- Istituto Magistrale;
- Istituto díArte;
- Istituto Tecnico per le attività sociali già Istituto
Tecnico Femminile;
- Istituto Tecnico per Ragioniere e Perito Commerciale,
Perito per il commercio
con l'estero, Perito Commerciale
Programmatore e Perito Commerciale ad indirizzo
mercantile;
- Istituto Tecnico per Geometra;
- Istituto Tecnico Nautico;
- Istituto Tecnico Aeronautico;
- Istituto Tecnico per Perito Agrario;
- Istituto Tecnico per Perito Aziendale e corrispondente
in lingue estere;
- Istituto Tecnico per Perito Industriale Capotecnico;
- Istituto Tecnico per perito per il turismo;
- Istituto Professionale per tecnico della gestione
aziendale;
- Istituto Professionale dei servizi turistici;
- Istituto Professionale per tecnico dei servizi della
ristorazione;
- Istituto Professionale per tecnico dei servizi sociali;
- Istituto Professionale per tecnico delle attività
alberghiere;
- Istituto Professionale per agrotecnico;
- Istituto Professionale per analista contabile;
- Istituto Professionale per operatore commerciale;
- Istituto Professionale per operatore commerciale dei
prodotti alimentari;
- Istituto Professionale per operatore turistico;
- Istituto Professionale per segretario di amministratore.
Possono essere, altresì, ritenuti validi i diplomi di
maturità, ancorché non inseriti
nell'elenco di cui sopra, purché l'interessato dimostri
di avere frequentato un corso
di scuola secondaria superiore, di ordinamento o
sperimentale, il cui programma didattico
prevedeva l'insegnamento di materie giuridiche ed
economiche (parere D.d.S., Sez. II,
n. 1359 del 21 ottobre 1998).
LIMITI
Il professionista, anche associato, non può ammettere
contemporaneamente
e complessivamente più di due praticanti consulenti del
lavoro presso
il proprio studio. Il praticantato non può essere svolto
contemporaneamente
per attività professionali diverse. Il praticantato,
gratuito per sua natura e
finalità, non esclude la contemporanea esistenza di un
rapporto di
subordinazione a tempo parziale.
DURATA
Il
periodo di pratica non può essere inferiore a due anni e
deve essere svolto
con diligenza, assiduità e con una frequenza minima di
quattro ore medie giornaliere,
sotto la direzione del professionista che deve fornire la
preparazione idonea per
l'esercizio della professione, sia sotto l'aspetto
tecnico che sotto il profilo
comportamentale e deontologico.
ESAME
DI STATO
L'esame ha carattere teorico-pratico ed è
scritto e orale.
Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento
di un tema sul diritto del lavoro
e sulla legislazione sociale e di una prova teorico-pratica
sul diritto tributario,
scelti dalla Commissione. La prova orale verte sulle
seguenti materie e gruppi di materie:
1. diritto del lavoro;
2. legislazione sociale;
3. diritto tributario;
4. elementi di diritto privato, pubblico e penale;
5. nozioni generali sulla ragioneria, con particolare
riguardo alla rilevazione del
costo del lavoro ed alla formazione del bilancio.
Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate al
candidato sette ore
dal momento della dettatura. I candidati possono
consultare i testi di legge
non commentati e autorizzati dalla Commissione e i
dizionari.
ISCRIZIONE
ALL'ALBO
L'iscrizione nell'albo si ottiene a seguito
di istanza, redatta in carta legale e
rivolta al Consiglio dell'Ordine nella cui provincia il
richiedente ha la
residenza o il domicilio professionale, corredata dei
seguenti documenti:
a) certificato di cittadinanza italiana o documento
attestante che l'interessato
ha la cittadinanza di uno degli Stati membri della
comunità economica europea,
ovvero documento attestante che l'interessato è italiano
appartenente a territorio non
uniti politicamente all'Italia, oppure che è cittadino
di uno degli Stati esteri nei
cui confronti vige un particolare regime di reciprocità;
b) certificato autentico o autenticato di abilitazione
all'esercizio
della professione rilasciato dall'Ispettorato regionale
del lavoro
competente per territorio;
c) certificato analitico o autenticato attestante il
titolo di studio posseduto;
d) certificato del casellario giudiziario;
e) certificato di buona condotta morale e civile;
f) certificato di godimento dei diritti civili;
g) ricevuta attestante il versamento del contributo di
iscrizione;
h) due fotografie, di cui una autenticata, per il
rilascio della tessera di riconoscimento;
i) certificato di residenza.
Gli ex dipendenti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale di cui all'articolo 1,
secondo comma della legge 12/79, per i quali non è
richiesto l'esame di Stato,
ai fini della iscrizione all'albo professionale, dovranno
presentare, in luogo del certificato
indicato al punto b), l'attestazione rilasciata dal
Ministero del lavoro e della previdenza
sociale comprovante che gli stessi hanno svolto mansioni
di ispettori
del lavoro presso gli ispettorati del lavoro.
Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno
riportato condanna penale che,
a norma della legge 12/79, comporta la radiazione
dall'albo, salvo quanto stabilito
dall'articolo 38 della stessa legge.
Il Consiglio provinciale, su relazione di un suo membro,
delibera in ordine all'iscrizione,
con decisione motivata, nel termine di tre mesi dalla
data di presentazione della domanda.
Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o
di condotta può essere pronunciato
solo dopo che l'interessato è stato invitato a comparire
davanti al Consiglio provinciale.
Avverso il provvedimento di reiezione della domanda
l'interessato,
entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento
stesso, ha facoltà di ricorrere
al Consiglio nazionale.
Qualora il Consiglio provinciale non provveda entro il
termine stabilito dal
precedente terzo comma, l'interessato, entro trenta
giorni, può ricorrere al Consiglio nazionale.
Il Consiglio nazionale decide in via definitiva sui
ricorsi ad esso presentati
entro trenta giorni dalla data di presentazione degli
stessi.
AUTOCERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dellíascendente
o discendente;
i) iscrizione in albi, registri, o elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
j) appartenenza a ordini professionali;
k) titolo di studio, esami sostenuti;
l) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione,
di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica;
m) situazione reddituale o economica anche ai fini della
concessione
dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi
speciali;
n) assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
o) possesso e numero del codice fiscale, della partita
IVA
e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe
tributaria;
p) stato di disoccupazione;
q) qualità di pensionato e categoria di pensione;
r) qualità di studente;
s) qualità di legale rappresentate di persone fisiche,
di tutore, di curatore e simili;
t) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi
comprese quelle attestate
nel foglio matricolare dello stato di servizio;
u) di non aver riportato condanne penali;
v) qualità di vivenza a carico;
w) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile.
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI
NOTORIETA'
- stati, qualità personali o fatti che
siano a diretta conoscenza dell'interessato;
- stati, qualità personali e fatti relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
Non si possono autocertificare i certificati medici,
sanitari, veterinari,
di origine, di conformità Ce, di marchi o brevetti.
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